- DEFINIZIONE
Il termine bullismo è un sostantivo di recente conio e deriva dall’inglese bullyng, sostantivo di bully, che significa maltrattare, intimidire, intimorire e sta ad indicare una persona che usa la propria forza fisica o il proprio potere per danneggiare un soggetto più debole e vulnerabile.
Uno studente è vittima di azioni di bullismo ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni.
Il bullismo costituisce nei contesti adolescenziali quello che nei contesti lavorativi viene definito mobbing.
- ELEMENTI CARATTERISTICI DEL BULLISMO
Intenzionalità: il bullo agisce con lo scopo di offendere, danneggiare o far del male.
Durata nel tempo: si tratta di atti ripetuti con una certa frequenza.
Diseguaglianza tra bullo e vittima: si concretizza nella prevaricazione del bullo e nella incapacità di difendersi della vittima.
Mancanza di sostegno alla vittima: si sente isolata e spesso ha paura di riferire gli episodi di bullismo che subisce.
Danno per l’autostima della vittima: può condurre la vittima ad un progressivo isolamento e ad un notevole calo del rendimento scolastico.
3. MODALITA’ DI ESTRINSECAZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO
Le manifestazioni di prevaricazione tipiche dei fenomeni di bullismo si dividono in dirette ed indirette.
- Bullismo diretto: si distingue a sua volta in fisico e verbale.
Il bullismo diretto fisico si manifesta, ad esempio, picchiando o prendendo a calci e a pugni la vittima oppure rovinando e danneggiando i suoi oggetti.
Il bullismo diretto verbale si concretizza, invece, con minacce, insulti, offese, espressione di pensieri razzisti o omofobi, richieste di denaro o altre utilità.
- Bullismo indiretto: si caratterizza per comportamenti che mirano all’esclusione dal gruppo, all’isolamento ed alla diffusione di pettegolezzi per denigrare la vittima.
- CARATTERISTICHE DEL BULLO
Il bullo si connota per avere una scarsa empatia e per la capacità di manipolare gli altri a fini personali.
I bulli hanno un atteggiamento positivo nei confronti della violenza associata ad impulsività e bisogno di dominare gli altri, presentano un buon livello di autostima e non appaiono ansiosi o insicuri.
All’interno della categoria dei bulli va operata la distinzione tra:
- bullo dominante: ha bisogno di un capro espiatorio su cui sfogare la sua rabbia e non si cura delle conseguenze del suo comportamento. È fisicamente forte, impulsivo e non condanna la violenza che, anzi, utilizza per affermare il proprio dominio sugli altri e manipolare le situazioni a proprio vantaggio. Bassa tolleranza alla frustrazione e grosse difficoltà nel rispettare le regole;
- bullo passivo: aiuta e sostiene il bullo dominante, esaltandone le qualità ed accrescendo indirettamente la sua forza. Non prende l’iniziativa nel dare il via alle prepotenze, è solitamente ansioso ed insicuro, cerca la propria identità e l’affermazione nel gruppo attraverso il ruolo di aiutante o sostenitore del bullo.
- CARATTERISTICHE DELLA VITTIMA
Le vittime di fenomeni di bullismo vengono suddivise in due categorie:
- vittima passiva: si caratterizza per avere una bassa autostima associata ad ansia, insicurezza ed incapacità/difficoltà di reagire alle prevaricazioni e ai soprusi;
- vittima provocatrice o bullo-vittima: provoca gli attacchi che subisce, infastidendo il bullo e determinandone la reazione. Tende a ricorrere all’uso della forza anche se in modo inefficace, perché manca della superiorità fisica che, invece, si riscontra solitamente nel bullo.
Costituiscono “campanelli di allarme” di episodi di bullismo subiti dalla vittima:
- cambiamenti d’umore (crisi di pianto e/o di rabbia);
- sintomi di natura somatica (mal di pancia, febbre);
- alterazioni del sonno (difficoltà di addormentarsi, incubi);
- diminuzione o aumento dell’appetito;
- difficoltà di attenzione che determina il calo del rendimento scolastico;
- chiusura in sé stessi ed isolamento;
- segni fisici (lividi, strappi ai vestiti che vengono giustificati con cadute).
- IL CYBERBULLISMO
Definizione: atti di bullismo e di molestia effettuati tramite strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, internet…).
Si caratterizza per l’utilizzo di un linguaggio definito “hate speech”, vale a dire un linguaggio provocatorio, violento e contraddistinto da messaggi offensivi, discriminatori e colmi di odio.
Alla base di questo fenomeno in esponenziale crescita vi è la cosiddetta “disinibizione da schermo” e l’ “accettazione del disimpegno morale”. Sul web non c’è il contatto diretto con la vittima, non si sentono le sue parole, non la si guarda negli occhi e diventa, pertanto, più facile spogliarla della sua dimensione umana e non distinguere la linea di confine tra gioco, scherzo e prevaricazione.
Le tipologie di cyberbullismo sono:
- FLAMING: messaggi online violenti e volgari miranti a suscitare battaglie verbali in un forum;
- MOLESTIE: spedizione ripetuta di messaggi ingiuriosi tesi a ferire qualcuno;
- DENIGRAZIONE: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione attraverso e-mail, messaggistica istantanea ecc… ;
- RIVELAZIONI: pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona;
- ESCLUSIONE: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla.
- IL BULLISMO E’ REATO?
Non esiste nel codice penale una norma specifica che preveda il reato di bullismo.
Tuttavia, le condotte poste in essere dal bullo o dal cyberbullo possono integrare diverse tipologie di reati, le principali sono:
- PERCOSSE: reato previsto dall’art. 581 c.p., è punito con la pena della reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino ad euro 309,00. Costituiscono percosse le azioni violente che producono solo sensazioni fisiche dolorose, senza alterazioni della integrità fisica della persona (non sono presenti segni di violenza sul corpo della vittima);
- LESIONI: reato previsto dall’art. 582 c.p., è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Costituiscono lesioni tutte le alterazioni anatomiche e funzionali dell’organismo, anche di lieve entità, quali ematomi, ecchimosi, contusioni, fratture ossee…;
- DIFFAMAZIONE: reato previsto dall’art. 595 c.p., è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa fino ad euro 1.032,00. Integra il reato di diffamazione l’utilizzo di espressioni offensive e denigratorie, idonee a recare discredito alla reputazione del soggetto destinatario, nell’ambito di una comunicazione con più persone. Se tale comunicazione viene effettuata con il mezzo della stampa o tramite internet su canali che ne consentano la conoscenza da parte di un numero indeterminato di soggetti, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore ad euro 516,00;
- VIOLENZA PRIVATA: reato previsto dall’art. 610 c.p., è punito con la reclusione fino a 4 anni. La violenza privata si estrinseca in una coartazione, attuata mediante atti di violenza e minaccia, che priva la vittima della libertà di determinazione e di azione, costringendola a fare, omettere o tollerare qualche cosa;
- MINACCIA: reato previsto dall’art. 612 c.p., è punito con la multa fino ad euro 1.032,00. Costituisce minaccia l’azione intimidatoria, la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima nella persona o nel patrimonio. Se la minaccia assume i caratteri della gravità, vale a dire viene perpetrata con l’utilizzo di un’arma, da una persona travisata o da più persone riunite, la pena è della reclusione fino ad un anno;
- ATTI PERSECUTORI (STALKING): reato previsto dall’art. 612-bis c.p., è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi. Integra il reato di stalking il compimento reiterato di condotte minacciose e moleste tali da determinare nella vittima un perdurante stato di ansia e paura ovvero da ingenerare il fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona legata da vincoli di parentela o da legami affettivi o ancora da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita (es. non uscire più da sola in orari serali, non frequentare più determinati luoghi, cambiare la propria abitazione…);
- DANNEGGIAMENTO: reato previsto dall’art. 635 c.p., è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Costituisce danneggiamento il distruggere, deteriorare e rendere inservibili cose mobili o immobili altrui. Integra tale fattispecie delittuosa, ad esempio, distruggere il materiale scolastico del compagno (strappare il suo quaderno, rovinare il suo zaino…), rompere il mezzo con cui effettua i suoi spostamenti (bicicletta, scooter…), ecc… ;
- ISTIGAZIONE AL SUICIDIO: reato previsto dall’art. 580 c.p., è punito con la pena della reclusione da 5 a 12 anni se il suicidio avviene, con la pena della reclusione da 1 a 5 anni se il suicidio non avviene. Le condotte di violenza, vessazione e prevaricazione cui viene costantemente sottoposta la vittima di bullismo, possono determinare nella stessa uno stato di malessere e soggezione tale da indurla a porre fine alla propria esistenza.
Il soggetto che si renda responsabile di atti di bullismo e che abbia un’età superiore agli anni 14, in quanto considerato imputabile e, quindi, capace di intendere e di volere, sarà sottoposto ad un procedimento penale e dovrà farsi assistere da un avvocato.
In sede cautelare, al bullo minorenne possono essere impartite dal giudice specifiche prescrizioni concernenti le attività di studio o altre attività utili per la sua educazione. Può, inoltre, essere destinatario di un provvedimento che disponga l’obbligo di permanenza presso l’abitazione familiare o in un altro luogo di privata dimora oppure il collocamento presso una comunità pubblica o autorizzata. Può essere applicata anche la custodia cautelare, qualora si proceda per delitti non colposi per i quali la legge stabilisca la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a determinati limiti edittali.
Nel corso del processo penale, il giudice può disporne la sospensione e la messa alla prova del minore, il quale deve prestare la propria adesione e collaborare ad un progetto elaborato dai servizi della giustizia minorile.
Al bullo condannato in sede penale potrà essere irrogata una pena detentiva o pecuniaria, nonché l’applicazione di una misura di sicurezza.
- COSA FARE SE SEI VITTIMA DI BULLISMO?
Spesso chi subisce prepotenze e vessazioni non si rende conto di essere un bersaglio dei bulli e spera che si tratti esclusivamente di scherzi di cattivo gusto.
Tale comportamento costituisce una sorta di giustificazione basata sulla generale difficoltà di riconoscere che persone con cui si trascorrono giornate insieme a scuola o amici della stessa età possano divertirsi a far del male ed arrecare sofferenza.
Un altro aspetto che caratterizza la vittima è la paura di essere isolata, che spesso la porta ad accettare e tollerare tale stato di soggezione pur di essere considerata.
È di fondamentale importanza prendere atto di essere vittima di atti di bullismo, non bisogna sottovalutare le conseguenze che le condotte prevaricatorie e violente possono avere nella evoluzione della personalità e nella vita di relazione della vittima.
Il primo strumento con cui affrontare il problema è il dialogo con i genitori e con gli insegnanti.
Il dirigente scolastico ed i docenti delle scuole statali sono pubblici ufficiali, mentre quelli delle scuole private sono incaricati di pubblico servizio. Essi hanno l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria quei fatti che costituiscono reato.
Per attivare la tutela penale e instaurare un procedimento penale a carico del bullo o del cyberbullo, è necessario sporgere una denuncia o presentare una querela ad un organo di Polizia o ad una Autorità Giudiziaria.
Sin dalle prime fasi del procedimento è possibile farsi assistere da un avvocato che saprà consigliare tutte le strategie di tutela più idonee al singolo caso concreto e potrà seguire l’evoluzione di tutto il procedimento.
IL BULLISMO NON E’ UN GIOCO DA RAGAZZI. SPEGNIAMOLO!
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