1- Aspetti definitori
La violenza di genere consiste in fenomeni aggressivi che si scatenano, appunto, per motivi di appartenenza ad un genere, in realtà, essa può verificarsi, in tutti i casi in cui, una donna, un uomo o una persona LGBT+ subisca atti discriminatori e lesivi della libertà o della sfera fisica, a causa del suo genere o del suo orientamento sessuale.
Le donne, statisticamente, sono le vittime principali della violenza di genere, per tale ragione violenza di genere e violenza sulle donne sono divenute espressioni usate per indicare lo stesso concetto.
Secondo l’art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne, per violenza di genere s’intende: “qualsiasi forma di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne”.
In tale concetto sono comprese varie forme di violenza: dal caso estremo del femminicidio alla reclusione in casa, fino allo stalking e al cd. revenge porn (quest’ultimo consiste nella condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet, senza il consenso dei protagonisti).
Le forme di violenza di genere possono essere suddivise in quattro grandi gruppi:
- Violenza fisica: è la più evidente e tracciabile, perché è anche la più denunciata (anche tramite gli ospedali). È quella che può degenerare, nella forma più grave, in femminicidio, ma si declina in varie forme, a partire dalla minaccia (reato autonomo, previsto all’art.612 c.p.).
- Violenza sessuale: include qualsiasi atto sessuale ottenuto tramite minaccia, imposizione o inganno, o in situazioni in cui la vittima sia in qualche modo impossibilitata a fornire un consenso pieno e consapevole. Lo stupro ne è la manifestazione più grave, ma certamente non l’unica.
- Violenza psicologica: è la forma di violenza più devastante e che ha un impatto sulla vittima più a lungo termine. Si tratta di tutti gli atteggiamenti atti a sminuire e svalutare la persona di fronte a sé stessa e agli altri, o provocarle stati di ansia e insicurezza. Un esempio è il gaslighting, una forma di violenza che si concretizza nell’indurre la vittima a dubitare dei propri ricordi e percezioni sminuendoli costantemente (il termine deriva da
un film omonimo del 1944, in cui la protagonista veniva portata a credersi pazza dalla manipolazione del compagno). Altro esempio tristemente famoso è lo stalking. - Violenza economica: è una forma di violenza per cui si crea una disparità economica tanto grande che la vittima si trova a dipendere totalmente dal carnefice, venendole così a mancare anche un supporto per sottrarsi dalla situazione.
2- Rilevanza penale e conseguenze
La normativa italiana rientra nel quadro della cosiddetta Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante ‘sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica’. Questa Convenzione riconosce la violenza sulle donne
come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione. Essa prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.
Inoltre, risponde alla Direttiva europea 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
La legge n. 69/2019 – entrata in vigore il 9.8.2019 – ha introdotto il c.d. “Codice rosso di contrasto alla violenza di genere”.
Questa legge ha apportato una serie di modifiche tra cui l’introduzione di quattro nuove fattispecie incriminatrici:
- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis);
- Costrizione o induzione al matrimonio (art 558-bis);
- Deformazione dell’aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso» (art 583-quinques);
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. ‘Revenge porn’, art 612-ter).
La recentissima “riforma Cartabia” ha introditto importanti novità nel quadro normativo sulla violenza di genere e tra le componenti chiave, è spiccata l’istituzione del reato di stalking, l’allargamento delle misure cautelari a disposizione dei magistrati, e l’implementazione di percorsi
di formazione per operatori del settore.
In ogni caso, i singoli reati che accompagnano le violenze di genere sono trattati in articoli appositi del Codice penale; di seguito – a titolo esemplificativo – vengono descritti i più rilevanti:
Articolo 572-bis: maltrattamenti in famiglia (può riguardare sia la violenza fisica che quella psicologica) la pena va da 6 mesi a 6 anni di reclusione.
Articolo 582: lesioni personali da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente e prevede pene che vanno da 6 mesi a 3 anni di reclusione.
Articolo 609 bis: reato commesso da chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe altri a compiere o subire atti sessuali; la pena prevista è della reclusione da sei a dodici anni.
3- Conclusioni
La violenza di genere è un fenomeno strutturale che trova le sue radici nella disparità storica tra uomini e donne.
Questa disuguaglianza ha una matrice socioculturale basata sugli stereotipi di genere, che al contempo la generano e la riproducono.
Riconoscere i meccanismi che stanno alla base della violenza e, soprattutto, riconoscere quanto essi siano radicati culturalmente, seppur inconsapevolmente, in ogni individuo è fondamentale per comprendere quanto gli stereotipi e i pregiudizi influiscano sul comportamento individuale e collettivo, sulle relazioni che vengono intessute e, in generale, sulle scelte che si compiono.
Stereotipi e pregiudizi, infatti, condizionano pensieri ed azioni, costituiscono i mattoni con cui vengono costruiti i muri che separano le persone, impediscono la reciproca conoscenza, e incentivano dinamiche di giudizio e di conseguente non accettazione nei confronti di ciò che è diverso, rappresentando un ostacolo alla libera espressione di pensieri, emozioni, convinzioni personali e contribuendo a costruire una società basata sui limiti imposti da una rigida definizione dei ruoli, che si traducono in un terreno di sviluppo dei comportamenti violenti.
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