1 – ASPETTI DEFINITORI

Secondo la definizione del Ministero dell’istruzione e del merito, il cyberbullismo è “la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.”

Come visto, tale fenomeno comprende al suo interno varie forme di violenza, anche gravissime: dal sexting (la pratica dell’invio o ricezione di immagini ad esplicito sfondo sessuale a mezzo di telefono cellulare o computer), alle vessazioni riguardanti l’aspetto fisico oppure l’orientamento sessuale attuate tramite uso di un mezzo telematico.

Spesso, infatti, per sua natura, il mezzo telematico tende a deresponsabilizzare i soggetti, che hanno minori remore nel compiere atti che, probabilmente, nella vita reale non compirebbero per educazione o condizionamento sociale.

Gli episodi possono essere isolati, spesso, però, si ripetono, sino a sfociare in forme persecutorie (nel 2023 i casi segnalati di bullismo sono stati 284 anche se per fortuna il trend appare in calo rispetto all’anno precedente).

La parola cyberbullismo dunque identifica forme di “bullismo virtuale, compiuto mediante la rete telematica” (vocabolario on-line Treccani, alla voce cyberbullismo).

2 – RILEVANZA PENALE E CONSEGUENZE

Il termine cyberbullismo ha avuto anche una definizione in ambito giuridico, riportata nella Legge n. 71/2017 che lo descrive come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Dunque, vi sono più reati che si potrebbero configurare a seconda della condotta tenuta da parte di chi compie atti di cyberbullismo, sfociando in ipotesi quali la diffamazione aggravata (si pensi a dei messaggi lesivi che offendano l’altrui reputazione postati su di un social). Tale reato, in tale ipotesi comporterebbe una pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro (art. 595 c.p. co. 3).

Ancora, si potrebbero configurare i reati di molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) o addirittura il ben più grave reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.). Il reato di atti persecutori (comunemente conosciuto con il termine “stalking”) è il comportamento di chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” (art. 612-bis c.p).

Per tale reato la pena prevista, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, la stessa pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. Se la vittima è una persona disabile o un minore, le categorie più bisognose di tutela, non è necessaria alcuna querela poiché le indagini vengono avviate d’ufficio al momento della conoscenza da parte dell’Autorità competente.

L’Autorità a cui rivolgersi e preposta in particolare al contrasto del crimine informatico, è la Polizia Postale, con agenti specificatamente formati in materia. La vittima dovrà dunque conservare le prove (siano essi sms, file video, audio, screenshot od immagini) e presentarsi per esporre i fatti o consegnare una querela già preparata, possibilmente con l’ausilio del proprio Avvocato di fiducia.

Consequenzialmente a quanto descritto, si potrebbero verificare ulteriori gravi reati a seconda dei comportamenti del bullo verso la sua vittima (si pensi alla sostituzione di persona se ci si spaccia per qualcun altro, all’accesso abusivo a sistema informatico ci si avvale di credenziali altrui e molte altre ipotesi, tutte severamente punite dal nostro codice penale).

3 – CONCLUSIONE

Abbiamo visto come tali comportamenti possano essere odiosi ed incisivi nelle vite altrui.

Ciò che non va sottovalutato a prescindere è il controllo personale dei propri comportamenti ed in particolare soffermarsi sul peso delle parole usate sul web e delle informazioni condivise sui propri profili social o attraverso le proprie chat private attraverso servizi di instant messaging. Una volta condiviso un contenuto, se ne perde il controllo e l’esclusività.

Il ripristino della “normalità” dopo che si è subìta una azione propria del cyberbullismo tramite la cancellazione del materiale condiviso, anche dopo la denuncia, può essere molto difficoltoso ed in casi di diffusione capillare su supporti telematici, praticamente impossibile.

Quindi, si dovrebbe prima di tutto usare il buon senso e tentare, nei limiti, di prevenire questi spiacevoli episodi, che, al contrario, ove dovessero verificarsi, vanno denunciati con forza e senza vergogna, per poi essere efficacemente discussi, condannati e debellati, da un lato per punire i soggetti colpevoli e per far sì che, attraverso tali segnalazioni, la tutela del cittadino si adegui anche alla costante evoluzione tecnologica, ma, soprattutto, per aumentare quella coscienza sociale che dovrebbe portare ad evitare simili reati ed a far comprendere la portata della loro pericolosità ed ingiustizia.


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