Profili definitori

Si definisce “revenge porn” (dall’inglese revenge, vendetta) la divulgazione di immagini o video di contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso della persona ritratta. Le immagini ovvero i videosono girati con il consenso della persona ritratta,  e ciò che è non consensuale, dunque, non è la realizzazione del materiale pornografico, ma la sua successiva diffusione. 

Rilevanza penale

Il fatto è punito dall’art. 612-ter del Codice penale, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, che prevede due differenti condotte.

Il primo comma  punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza con consenso delle persone rappresentate, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Il secondo  comma  prevede che la stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini e i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare il loro nocumento.

Un caso pratico

Tizia intraprende una relazione sentimentale con caio, per poi interromperla. L’uomo, non accetta la rottura e avvia una serie di condotte, provvedendo ad inviare tramite Facebook, ai figli della donna, alcune foto, tra cui ve ne è una che raffigura Tizia a seno nudo, nell’atto di inviare un bacio.

La Cassazione afferma (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 14927 (ud. 22 febbraio 2023, dep. 7 aprile 2023): ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali ovvero organi genitali ovvero anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità.


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