ABUSO SU MINORI

L’abuso su minori è tutelato dalla legge sia sul piano penale che civile. Prima però di parlare di tutela diamo la definizione di abuso minorile e vediamo praticamente in cosa consiste affinché possa procedersi giudizialmente.

“L’abuso infantile è un danno a un bambino causato da un genitore o da un’altra persona che se ne prende cura. Il danno può essere fisico (violenza), sessuale (violazione o sfruttamento), psicologico (causa di stress emotivo) o di negligenza (carenze nelle cure necessarie)”. (definizione di American Psychological Association)

Aggiungo che anche la violenza tra genitori/conviventi è inclusa tra le forme di maltrattamento infantile, intesa come violenza assistita. Con termine infantile si intende il periodo che va dalla nascita ai 18 anni. L’abuso infantile quindi è un evento in cui il minore viene minacciato o danneggiato da coloro che sarebbero incaricati delle sue cure o si trovino in una posizione di potere o autorità. Questi soggetti possono essere ad esempio: familiari (come genitori, tutori legali, fratelli maggiori), insegnanti, allenatori sportivi, perfino leader religiosi; può quindi verificarsi in vari contesti, quali case, scuole, chiese, affidamenti, sistemi giudiziari e luoghi di lavoro. Il Ministero della Sanità in stretta collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) e altre agenzie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), ha delineato le varie tipologie di abuso infantile, riconoscendo il loro impatto devastante sulle persone di età inferiore ai 18 anni.

Nello specifico si è in presenza di ABUSO FISICO quando vi è un’aggressione deliberata che provochi o rischi di provocare lesioni nei confronti dei minori. In particolare si fa riferimento ad azioni quali: picchiare, colpire e trattare brutalmente in modo da poter causare lesioni fisiche o danni. Le conseguenze dell’abuso fisico comprendono lividi, graffi, ustioni, ossa rotte, lacerazioni e perdita di coscienza.

Si è in presenza di ABUSO SESSUALE quando il minore viene coinvolto in un comportamento sessuale da parte di un adulto e include carezze, penetrazione, esposizione alla pornografia o qualsiasi atto sessuale.

L’ABUSO EMOTIVO comprende una serie di azioni, non accidentali, che generano paura o che intendono ledere la dignità e l’integrità psicologica del minore. Esempio: minacce di abbandono, minacce di causare un danno al minore o a persone o cose a cui lo stesso tiene, rimproveri, denigrazioni o intimidazioni. Inoltre, rientrano in questa definizione azioni quali confinare un minore in un armadio o legato ad una sedia, umiliazioni fisiche, stare nudo tra altre persone o costringere il minore a infliggere dolore a se stesso.

La NEGLIGENZA indica l’omissione, da parte di chi è tenuto a farlo, di cure che minacciano la sopravvivenza del minore come non fornire cibo, indumenti, alloggio e assistenza medica qualora fosse necessario.

L’ABUSO ORGANIZZATO coinvolge più autori volto alla vittimizzazione del minore attraverso il controllo estremo dell’ambiente minorile e solitamente si protrae nel tempo. In tali attività possono essere coinvolti network di pedofili, di pornografia minorile, gruppi o culti religiosi ecc.

ABUSO ON LINE implica l’uso della tecnologia per danneggiare sfruttare o manipolare un minore. Passando ora alla tutela legale è bene dire che contro gli abusi familiari sul piano civile, sono previsti gli ordini di protezione che sono stati di recente oggetto di una modifica sistematica operata dalla Riforma Cartabia, la quale ha riordinato la materia per intero all’interno dei nuovi articoli 473-bis.69 – 473-bis.71 c.p.c. Questi rappresentano, misure di protezione adottate, su istanza di parte, al fine di porre fine a comportamenti dannosi per l’integrità fisica o morale di un coniuge o convivente. L’autorità giudiziaria competente non è solo il giudice civile, ma altresì il Tribunale per i minorenni qualora la condotta sia suscettibile di arrecare pregiudizio anche ai minori ex art. 473-bis.69 c.p.c. L’oggetto di tali provvedimenti può consistere nell’ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, nell’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, e, ove occorra, altresì nel divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ovvero al domicilio della famiglia d’origine, di altri prossimi congiunti o di altre persone, nonché agli eventuali luoghi di istruzione dei figli della coppia. Può, inoltre, essere previsto il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto di tali provvedimenti, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se necessario, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. L’autorità giudiziaria competente quindi non è solo il giudice civile ma, altresì il Tribunale per i Minorenni qualora la condotta sia suscettibile di arrecare pregiudizio anche ai minori ex art. 473-bis.69 c.p.c. Naturalmente vi è parallelismo con la disciplina prevista dal codice di procedura penale agli artt. 282-bis e 282-terc.p.p. In tal senso, vengono in rilievo due scenari differenti in materia di tutela delle vittime di violenza domestica nei procedimenti penali e civili:

  • l’alternatività tra sede penale e sede civile, che si configura quando la parte scelga di richiedere una misura di protezione in un procedimento penale piuttosto che in un procedimento civile;
  • il cumulo, qualora si proceda contestualmente in entrambi i procedimenti.

A tal proposito, si osserva che la richiesta complementare di adozione di tali misure sia nel procedimento penale sia in quello civile può essere dirimente per assicurare una tutela immediata ed effettiva alle vittime.

ABUSO SUI MINORI – TERMINOLOGIA

1 – Il termine “abuso sui minori” significa “usare in maniera impropria, fare cattivo uso, e comprende tutte le tipologie di violenza sui minori. Esso fa riferimento a situazioni e/o a condizioni che possono essere vissute da un bambino, una bambina e/o un adolescente, nell’arco della sua vita, generalmente non in forma isolata. L’abuso è un qualsiasi comportamento che danneggia lo sviluppo psicofisico del bambino in modo grave, tanto da impedirgli una sana e serena crescita.

1.a QUALI E QUANTE SONO LE TIPOLOGIE DI ABUSI SUI MINORI?

L’AVVOCATO RISPONDE:

In generale, le forme più frequenti di abuso sui minori sono: ABUSO FISICO (si intende il ricorso alla violenza fisica come aggressioni, punizioni corporali o gravi attentati all’integrità fisica: Es. colpire, percuotere, prendere a calci, soffocare etc.)  – ABUSO PSICOLOGICO (consiste nel comportamento lesivo, dal punto di vista relazionale, da parte di un adulto nei confronti di un minorenne (Es. sfruttamento, isolamento  allontanamento del bambino, bambina e/o adolescente dal contesto sociale) – ABUSO SESSUALE ( consiste nel coinvolgimento di un minore in attività sessuali, in un’attività tra un bambino/a e un adulto oppure un adolescente, e questa attività ha lo scopo di soddisfare i bisogni dell’altra persona: Es. indurre o obbligare un minore a partecipare ad un’attività sessuale illegale; sfruttare il minore per prostituzione e/o per attività e materiali pornografici)  – VIOLENZA ASSISTITA ( La violenza assistita è una forma di maltrattamento del minore, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica) E INCURIA (L’incuria si realizza quando le cure sono carenti e ciò determina delle ripercussioni sullo stato di salute del minore: Es. scarsa igiene, abbigliamento inadeguato rispetto alla stagione, minori trascurati che hanno una crescita inadeguata all’età, scarso rendimento scolastico)

QUALI SONO GLI INDICATORI FISICI DI ABUSO SESSUALE?

L’AVVOCATO RISPONDE:

Lesioni genitali non altrimenti spiegabili;

Perdite dalla vagina o dal pene;

Vulvovaginitis ricorrenti;

Perdite di urina o di feci nel letto non spiegabili per l’età;

Lesioni anali;

Dolore durante la minizone;

Infezione del tratto urinario;

Malattie sessuali trasmissibili;

Gravidanza; presenza di sperma

QUALI SONO GLI INDICATORI COMPORTAMENTALI INDICATORI DI ABUSO SESSUALE?

L’AVVOCATO RISPONDE:

Regressioni del comportamento, nei risultati scolatici e nel raggiungimento degli step evolutive;

Risposte traumatiche;

Disturbi del sonno;

Problem scolastici;

Problem sociali;

Depression;

Bassa autostima;

Comportamenti sessuali inappropriati

2 – TUTELA – STRUMENTI DI TUTELA

La tutela dei bambini e dei minori deve essere un obiettivo primario per ogni società al fine di garantire loro protezione da ogni abuso, sfruttamento e violenza. Se un bambino o un adolescente è vittima di abusi sessuali, o di violenze fisiche o psicologiche, non va lasciato solo.

2.a.COSA FACCIO SE SONO STATO VITTIMA DI UN ABUSO?

L’AVVOCATO CONSIGLIA:

  • Chiamare il numero 114- Emergenza infanzia è un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro che vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. Il numero, multilingue, è accessibile gratuitamente sia da rete fissa, che mobile.
  • rivolgersi alle Autorità contattando subito le Forze dell’ordine (112 – 113);
  •  chiedere aiuto ai Servizi Socio-sanitari del territorio;
  • rivolgersi ai centri Anti-violenza territoriali, chiamando il numero 1522 (numero Anti-violenza);

2.b. VIOLENZA ASSISTITA – QUALI INTERVENTI POSSIBILI?

L’AVVOCATO RISPONDE:

In Italia la violenza assistita è stata riconosciuta come forma di maltrattamenti sui minori.

Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino/bambina di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuta attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative. 

La lotta contro la violenza assistita richiede un approccio multidisciplinare che integri interventi legali, psicologici e educativi. Solo attraverso una collaborazione sinergica tra servizi sociali, istituzioni giudiziarie, scuole e strutture sanitarie è possibile garantire ai minori una protezione efficace e promuovere percorsi di recupero e di crescita sana e serena.

COSA FACCIO SE SUBISCO VIOLENZA DOMESTICA?

L’AVVOCATO CONSIGLIA:

E’ fondamentale non interrompere le relazioni parentali ed amicali che possono dare supporto. Puoi trovare aiuto presso i centri specializzati: Centri-Sportelli Anti-violenza; oppure telefonare al numero nazionale 1522, attivo h24, gratuito, sia da rete mobile che fissa.

COSA FACCIO SE SONO TESTIMONE DIRETTO DI VIOLENZA DOMESTICA (Caso dei vicini che sentono urla, botte, etc.)?

L’AVVOCATO CONSIGLIA:

E’ importante non ignorare la situazione e contattare subito le Forze dell’ordine (112 oppure 113)

COSA FACCIO SE SONO TESTIMONE INDIRETTO DI VIOLENZA ASSISTITA (se si denotano i segnali rilevatori sul minore)?

L’AVVOCATO CONSIGLIA:

A seconda del caso e della relazione con il minore in questione (figlio di amici, conoscenti, compagno di classe del proprio figlio), cerca di approfondire con alcun e figure di riferimento del minore (insegnate, baby-sitter, parenti, etc.) la situazione famigliare. Gli insegnati, il personale sanitario in servizio nei presidi pubblici e gli operatori dei servizi pubblici, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno l’obbligo di segnalare il caso di violenza o maltrattamento in famiglia alle Autorità competenti che attraverso le indagini verificheranno la sussistenza o meno di un reato.

QUALI SONO LE FASI DI INTERVENTO NEI CASI DI MINORI MALTRATTATI?

L’AVVOCATO RISPONDE:

Rilevazione, attivazione della rete di servizi, segnalazione all’Autorità Giudiziaria, a cui seguono misure di protezione del minore, valutazione multidisciplinare, trattamento.

avv. Celestina Terzano

avv. Emanuela Cristofaro


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