La definizione comune di stalking è : “Insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima”.
Questi comportamenti sono disciplinati e sanzionati nel codice penale all’art. 612 bis che li definisce proprio “Atti persecutori” e sono caratterizzati da condotte, fisiche o psicologiche, che si protraggono nel tempo, minacce o molestie che causano in chi le subisce ansia e paura, timore anche che qualche altra persona cara possa essere coinvolta e presa di mira.
La legge presta attenzione a queste condotte quando, oltre a procurare appunto ansia e paura, portano addirittura la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita, ad esempio allontanandosi dalle amicizie o non frequentando più alcuni luoghi abituali.
Tali atti possono essere commessi con telefonate, messaggi, appostamenti sotto casa della vittima, pedinamenti o altri comportamenti che vanno a colpire la libertà e la vita in genere di una persona.
Attualmente molte di queste condotte vengono portate avanti tramite vari social, dove, nascosti dietro nickname e al riparo di casa, si finisce per usare la tastiera come un’arma contro qualcuno che per qualche assurdo motivo diventa il bersaglio di minacce o molestie.
Credere però che vittime siano solo le donne è un grosso errore. Anche gli uomini possono diventare oggetto di stalking da parte di chiunque e per i motivi più disparati ed il codice penale non fa alcuna differenza di sesso nella punizione del o dei colpevoli.
Rilevanza penale.
In particolare riguardo le pene, l’art. 612 bis del codice penale punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque sia artefice di queste condotte. Tale pena viene aumentata se tra il colpevole e la vittima c’è una relazione affettiva, se sono sposati o anche separati o divorziati e, come sottolineato precedentemente, se il reato è commesso con strumenti telematici o informatici.
Inoltre, a tutela di minori, disabili, donne in gravidanza, soggetti considerati dalla legge come “fragili”, la pena è aumentata fino alla metà e questo per scoraggiare oltre i comportamenti descritti, anche la commissione degli stessi nei confronti di persone maggiormente in difficoltà nel difendersi.
Come tutelarsi.
La legge fornisce sicuramente gli strumenti adatti per difendersi e tutelarsi ma la prima cosa da fare è parlare con una persona che sia un punto di riferimento, quale un genitore, un insegnante, un parente, comunque un adulto che possa dare sostegno e consigli giusti.
Come secondo passo, accompagnati da questa persona di riferimento, ci si può rivolgere ad un avvocato che saprà scegliere la strada giusta da seguire, magari con un esposto da presentare in Questura o, direttamente, con una denuncia-querela alla Procura della Repubblica.
Ci si può anche rivolgere subito alle Forze dell’ordine, presentandosi in una caserma dei Carabinieri oppure in Questura, dove tutte le persone preposte saranno a disposizione per chiarimenti ed aiuto.
E’ stato inoltre attivato il numero telefonico 1522, un servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.
La cosa fondamentale è non tacere davanti a comportamenti come quelli descritti perché nessuno deve essere vittima e nessuno ha il diritto di privare un’altra persona della propria libertà o delle proprie abitudini di vita.
Campobasso, 04.09.2024 Avv. Enrica Consales
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