Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
Il reato di maltrattamenti in famiglia
Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato contro la famiglia e punisce chi maltratta una persona appartenente alla sua famiglia, con cui convive, o una persona sottoposta alla sua autorità, affidatagli per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.
Il reato si configura quando vengono poste in essere condotte quali minacce, lesioni, atti di disprezzo e umiliazione, ingiurie e privazioni nei confronti della vittima.
Il delitto è finalizzato a proteggere l’integrità psicofisica dei membri della famiglia o di persone conviventi o affidate (cd. contesto familiare o para-familiare.).
La nozione di famiglia richiamata dall’art. 572 c.p. non è limitata alla cd. “famiglia legittima” fondata sul matrimonio, ma si riferisce a qualsiasi unione di fatto, caratterizzata da relazioni intime e consuetudini di vita che creano legami di reciproca assistenza e protezione.
Ed invero, secondo la giurisprudenza, il rapporto di convivenza non costituisce requisito essenziale, purché vi sia un rapporto di affidamento reciproco tra il soggetto attivo e la persona offesa.
È un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da una persona che abbia un particolare vincolo nei confronti del soggetto passivo (figli, genitori, coniuge o altri familiari conviventi).
Con riferimento al profilo sanzionatorio, il reato è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Che significa “maltrattamenti”
Nella nozione di “maltrattamenti” utilizzata dall’art. 572 c.p. rientrano i fatti lesivi dell’integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e che si manifestano attraverso sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia.
I “maltrattamenti” devono essere continui?
Non è necessario, per la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. , un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, perché il reato è caratterizzato da un’unità significante costituita da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo. Cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.
Ad integrare l’abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed “unificati”, anche se per un limitato periodo di tempo (Sez. 5, 9 gennaio 1992, (…)), pur non di meno dovendosi sottolineare che il lasso di tempo, ancorché limitato, è tuttavia utile alla realizzazione della ripetizione di atti vessatori idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa.
L’elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia
La giurisprudenza è costante nel ritenere che per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. non è necessario che l’agente abbia perseguito particolari finalità ne’ il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale.
Non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; essendo l’elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell’inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti in famiglia, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.
Si è insistito, più in particolare, sull’unitarietà del dolo, in modo da non confonderlo con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, tanto da negare che l’elemento psicologico debba scaturire da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto (l’espressione “quasi programmatica” viene perciò intesa obiter); vale a dire, non occorre che debba essere fin dall’inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi; quel che la legge impone, infatti, è che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale.
Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato; la conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive.
La natura abituale del reato di maltrattamenti in famiglia
I maltrattamenti costituiscono un reato abituale, ossia acquistano rilevanza penale a seguito della loro reiterazione nel tempo.
La Corte di Cassazione ha stabilito, però, che gli atti non devono essere necessariamente prolungati nel tempo, ma è sufficiente la loro ripetizione anche in periodi temporali circoscritti. Ed invero, in alcune pronunce si è affermato che due soli episodi non sono considerati sufficienti per integrare il reato (Cass. n. 35997/2020).
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. non è richiesta l’individuazione di condotte sistematiche – nozione questa che rinvia alla preordinazione e strutturazione di un vero e programma teso all’umiliazione e all’annichilimento della vittima – essendo, invece, necessaria e sufficiente l’”abitualità” della condotta, abitualità rispetto alla quale il dolo è individuabile nella consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria.
Tale consapevolezza non richiede (e dunque prescinde) dalla sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, programma, invece, peculiare dell’istituto della continuazione [cfr. da ultimo, Cassazione penale sez. VI, 11/06/2019, n. 32782].
Infine, è bene ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il delitto di maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p. non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali.
La Corte di Cassazione ha in tale senso affermato, ad esempio, che richiedere abitualmente il compimento di atti sessuali contro natura alla convivente in rapporto di coppia, benché la donna resista ed esiga rispetto e benché al rifiuto della stessa talora segua offerte di scuse, integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. perché la ripetizione insistente delle richieste, dato il disvalore che la persona convivente vi attribuisce, cagiona a costei sofferenze per il disprezzo che l’uomo mostra delle sue condizioni [cfr. Cass., sez. V, 96/7651].
In conclusione, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 572 c.p. ciò che deve risultare, dalle risultanze dibattimentali, è la sistematica sottoposizione del familiare ad una serie di sofferenze fisiche e morali tali da imporre allo stesso un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.
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